È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 (articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023).
Il regime prevede che i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
È applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni:
Attenzione: Per quanto riguarda la seconda condizione richiesta (quella di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei periodi d’imposta precedenti il trasferimento), se il lavoratore presta l’attività lavorativa in Italia per lo stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento, oppure per un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
Si considerano appartenenti allo stesso gruppo: i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto e i soggetti che sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.
Il regime per i lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
I cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) oppure se hanno avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Il nuovo regime per i lavoratori impatriati è compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Pertanto, nello stesso periodo d’imposta, è possibile fruire contemporaneamente di diversi regimi agevolativi, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.
Lavoratori con figli minorenni
La legge prevede un ulteriore trattamento di favore in caso di lavoratori con figli minorenni. In questo caso, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo per i 40% del loro ammontare se:
La maggiore agevolazione si applica se il figlio minore di età – o il minore adottato – sia residente nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore.
Normativa e prassi per la fruizione delle agevolazioni fiscali sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Qui trovate i materiali relativi ai nostri precedenti webinar sul tema delle agevolazioni per il trasferimento in Italia: