Rientro Cervelli

Il nuovo regime fiscale è destinato a favorire le persone che si trasferiscono in Italia a partire dal 2024. Si tratta di un’agevolazione fiscale temporanea prevista dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209/2023.
Il regime prevede la tassazione del solo 50% del reddito da lavoro prodotto in Italia, fino ad un importo massimo di 600.000 euro annui.

Per beneficiare del regime devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni.
  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre anni precedenti al trasferimento.
  • svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente in Italia
  • essere in possesso di particolari qualifiche o specializzazioni.

    Attenzione: Se il lavoratore presta l’attività lavorativa in Italia per lo stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento, oppure per un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

    • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo

    Il regime per i lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

    I cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) oppure se hanno avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

    Il nuovo regime per i lavoratori impatriati è compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Pertanto, nello stesso periodo d’imposta, è possibile fruire contemporaneamente di diversi regimi agevolativi, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.
     

    Lavoratori con figli minorenni  

    La legge prevede un ulteriore trattamento di favore in caso di lavoratori con figli minorenni. In questo caso, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 40% del loro ammontare se:

    • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore
    • in caso di nascita di un figlio oppure di adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In questo caso l’agevolazione rafforzata decorre dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

    L’ulteriore agevolazione si applica se il figlio minore di età – o il minore adottato – è residente nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore.

    Normativa e prassi per la fruizione delle agevolazioni fiscali sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

     

    Qui trovate i materiali relativi ai nostri precedenti webinar sul tema delle agevolazioni per il trasferimento in Italia: